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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.7.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
19.7.

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro nell'anno 2019 con le seguenti: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 50 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 sostituire le parole da: pari a 400,625 milioni di euro fino alla fine dell'alinea con le seguenti: pari a 500,625 milioni di euro per l'anno 2019, a 718,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 838,491 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 314,091 milioni di euro per l'anno 2028, a 317,891 milioni di euro per l'anno 2029, a 307,791 milioni di euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.178,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 528,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 755,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 839,991 milioni di euro per l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
   b) dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle entrate di cui al comma 2-bis.
   c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla Tabella A, parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppressi i numeri 110) e 113).