Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Aliquota per le locazioni a canone concordato)
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10 per cento».