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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.5.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
18.5.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) sono organi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Consiglio Generale ed il Consiglio di Gestione.
   Il Consiglio Generale, al fine di raccogliere e coordinare le istanza di imprese, banche e confidi, indica, in osservanza con i criteri di carattere generale stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, le direttive da osservare per le operazioni che il Fondo può compiere, propone le modifiche alle disposizioni operative del Fondo da sottoporre al Ministero dello sviluppo economico, esprime pareri su iniziative di modifica eventualmente proposte dal Consiglio di Gestione ed esprime parere non vincolante sul rendiconto annuale del Fondo predisposto dal Consiglio di Gestione.
   Il Consiglio Generale si compone di 21 membri, nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e designati: tre, di cui uno assume le funzioni di presidente, dal Ministero dello sviluppo economico, tre dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente, due dal Dipartimento per le politiche di coesione, uno dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, uno dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un rappresentante delle banche, un rappresentante dei confidi, uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigiane (Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, Casartigiani, Confcooperative). La partecipazione al Consiglio Generale del Fondo è a titolo gratuito. L'amministrazione del Fondo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata ad un Consiglio di Gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai componenti del Consiglio di Gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del Consiglio di Gestione, che è istituto ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione.».