Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Per le operazioni finanziarie ammesse alla garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti richiedenti non sono tenuti al versamento di alcun onere relativo al mancato perfezionamento delle stesse.