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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.22.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
18.22.
(inammissibile limitatamente al secondo periodo del comma 6-bis)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Ai fini del sostegno delle imprese operanti nel settore del turismo nautico, una quota delle risorse della Sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituita dall'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, pari a un milione di euro, è destinata al finanziamento delle imprese operanti nel settore del turismo nautico in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari. Ai fini di cui al presente comma, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2021». Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.