Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera r) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita, esclusivamente per prestiti bancari fino a 250 mila euro, il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi.”».
b) al comma 2 sostituire le parole: «la limitazione» con le seguenti: «una limitazione eccedente la soglia di cui al comma 1».