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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.07.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
18.07.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Incentivi all'imprenditoria femminile)
   1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1, comma 8, lettere a) e b), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le donne, indipendentemente dalla loro età e dal possesso dei requisiti di cui al comma 2 della medesima legge 3 agosto 2017, n. 123, che avviano un'iniziativa imprenditoriale in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia hanno diritto ad un finanziamento così articolato:
   a) 65 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura;
   b) 35 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, integrato dall'articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il prestito è rimborsato entro dodici anni complessivi dalla concessione del finanziamento.
   2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, nei limiti di 25 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
   3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute entro i limiti e secondo le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1407 e n. 1408 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis».

  Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 12, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sostituire le parole da: «le correlate risorse» fino alla fine del periodo con le seguenti: «le correlate risorse possono confluire nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento, nonché nella Sezione specializzata, istituita presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, al fine di promuovere l'imprenditoria femminile nelle regioni del Mezzogiorno.».