Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Obbligo di nomina di organi di controllo nelle società a responsabilità limitata)
All'articolo 2477 del codice civile, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.».