Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Abrogazione dell'inversione contabile in edilizia)
1. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le lettere a) e a-ter) sono soppresse.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.