Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)
1. Al fine di rilanciare la crescita dell'attività turistico-ricettiva, il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, e successive modificazioni, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni di euro annui.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 240 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi da assegnare della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019.