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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.045.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
16.045.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Neutralità regime fiscale dell'IVA per le piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, il cedente del bene o prestatore dei servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25»;
   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato ad una delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ovvero, dal momento di entrata in vigore dello stesso, al codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»;
   c) al comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 3-bis»;
   d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione, ai sensi dell'articolo 19, l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.»;
   e) la lettera c) del comma 12 è sostituita dalla seguente:
   « c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte la procedura di vendita si sia svolta senza offerenti, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità».