stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.037.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
16.037.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Detrazioni spese per la prima infanzia)

  1. Dopo la lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 15, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:
   «e-ter.1) le spese sostenute per l'acquisto di pannolini, monouso o riutilizzabili, e di confezioni di latte, in polvere o liquido, destinati alla prima infanzia, per un importo complessivo non superiore a 1.800 euro annui per ciascun minore. Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle altre detrazioni di cui al presente articolo, di quelle previste negli articoli 12, 13, 16 e 16-bis nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari o a metà della quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta;»

  2. Il credito spettante ai sensi del comma 1 è evidenziato nella dichiarazione dei redditi e può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero essere computato in diminuzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo d'imposta successivo o essere chiesto a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
  3. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal trentesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 288,4 milioni di euro per l'anno 2020, 464 milioni di euro per l'anno 2021 e 351,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo da ripartire per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.