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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.036.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
16.036.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

  1. Al comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'anno 2020 si provvede, per un valore di 300 milioni di euro, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, per un valore di 300 milioni di euro, alle risorse dei Fondi strutturali europei relative ai programmi operativi nazionali e regionali.
  3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il comitato interministeriale per la programmazione economica è autorizzato a operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo.
  4. Sono altresì adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei relativi programmi previa intesa, nel caso di utilizzo di risorse regionali, con le amministrazioni interessate.