Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1.1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, il credito d'imposta di cui al presente articolo è attribuito nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2019»;
b) al comma 1-bis, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalla seguenti: «di cui al presente articolo»;
c) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalla seguenti: «di cui al presente articolo».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.