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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.035.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
16.035.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo)

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1.1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, il credito d'imposta di cui al presente articolo è attribuito nella misura del 25 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2019»;
   b) al comma 1-bis, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalla seguenti: «di cui al presente articolo»;
   c) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalla seguenti: «di cui al presente articolo».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.