Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Proroga del credito di imposta per le strutture ricettive)
1. Le agevolazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche per gli anni 2019, 2020 e 2021 alle medesime condizioni ivi previste.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2019, 120 milioni di euro in ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, e 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.