Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)
1. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con le modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, e successive modificazioni, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni di euro annui.