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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.029.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
16.029.
inammissibile

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Agevolazioni fiscali per le lavoratrici residenti nei territori con minore capacità fiscale)

  1. A decorrere dal 1o luglio 2019, al fine di rafforzare l'autonomia finanziaria, nonché per rilanciare i consumi delle lavoratrici che risiedono nei territori con minore capacità fiscale per abitante, si applica, per i sette esercizi di imposta successivi a quello corrente, una detrazione forfetaria sui redditi da lavoro pari a:
   a) 500 euro, se il reddito complessivo non supera 20.000 euro;
   b) 400 euro, se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro;
   c) 350 euro, se il reddito complessivo è compreso tra a 30.000 euro e 50.000 euro.

  2. Alle donne alla prima occupazione, titolari di redditi di cui agli articoli 49, comma 150, comma 1, lettere a), c-bis), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano, in deroga all'articolo 11 del medesimo decreto, limitatamente ai citati redditi di lavoro e per i sette esercizi di imposta successivi all'avvio dell'attività lavorativa, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) fino a 20.000 euro, 0 per cento;
   b) oltre 20.000 euro e fino a 28.000 euro, 20 per cento;
   c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 25 per cento;
   d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 30 per cento;
   e) oltre 75.000 euro, 35 per cento.

  3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 non sono compatibili, limitatamente al periodo di riconoscimento, con il godimento dei ulteriori benefici occupazionali.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, net limite di spesa pari a 560 milioni di euro per l'anno 2019 e a 980 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al primo periodo del comma 11 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sostituire le parole da: «le correlate risorse» fino alla fine del periodo con le seguenti: «le correlate risorse sono destinate all'introduzione di misure di agevolazione fiscale in favore delle lavoratrici».