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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.025.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
16.025.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(IMU società agricole)

  1. Le agevolazione tributarie riconosciute ai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, si intendono applicabili alle società agricole, di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, quando almeno un socio per le società di persone o un amministratore per le società di capitali sia iscritto nella previdenza agricola. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2019, 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, ai sensi dell'articolo 50 del presente decreto a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ident. 16.022.16.042.