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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.021.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
16.021.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Rimborso forfettario dei costi sostenuti dalle imprese turistico ricettive per la riscossione dell'imposta di soggiorno)

  1. L'impresa turistico ricettiva che provvede alla riscossione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ha diritto a trattenere un importo pari al 9 per cento delle somme riscosse a titolo di rimborso forfettario dei costi sostenuti per lo svolgimento di tale attività.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in relazione ai soggiorni effettuati a decorrere dal 1o luglio 2019.