Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Semplificazioni del pagamento dei tributi locali per lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica sul territorio)
1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 49, decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è inserita la seguente:
« g-bis. le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici».
2. Nel caso in cui il comune o la provincia abbiano previsto il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici devono ritenersi ricomprese, a tutti gli effetti, nella previsione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 63 del citato decreto.