Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Aliquota dell'imposta sul valore aggiunto agevolata sui beni dedicati alle donne)
1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte II-bis), dopo il numero 1-ter) è aggiunto il seguente:
«1-ter.1) prodotti sanitari o igienici femminili, quali tamponi interni, assorbenti esterni, coppe e spugne mestruali e prodotti similari in cellulosa monouso».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.