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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.012.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
16.012.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Proroga dei termini di versamento degli importi di cui al comma 9 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

  1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, il versamento delle imposte relative alla dichiarazione degli importi di cui all'articolo 9-bis, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è effettuato, in alternativa alle modalità di cui al comma 10 dell'articolo 9-bis del medesimo decreto-legge, senza applicazione di sanzioni ed interessi entro il termine di presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa al citato periodo di imposta. Il versamento può essere effettuato anche ratealmente purché il pagamento sia completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.