Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: La misura si applica anche alle ingiunzioni fiscali per le quali sia intervenuta definizione tramite rateizzazione; in tali casi le rate già versate costituiscono acconto degli importi ricalcolati con l'esclusione delle sanzioni, sino a concorrenza delle somme dovute. Non si fa luogo alla restituzione delle somme eccedenti già versate.