stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.04.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
15.04.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per il recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana)

  1. Al fine di garantire ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana parità di trattamento con gli omologhi enti di area vasta delle regioni a statuto ordinario, in termini di contributi statali di parte corrente riconosciuti a tali enti negli anni dal 2016 al 2019 per l'esercizio delle funzioni fondamentali, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando quanto previsto nell'accordo firmato il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione siciliana, è attribuito ai liberi consorzi e alle città metropolitane della Regione siciliana un contributo complessivo di 103,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 103,3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:
   a) per 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
   b) per 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
   c) per 43,3 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.