Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. A decorrere dall'anno 2020 la quota che i comuni fino a 5.000 abitanti destinano al Fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotta di un importo corrispondente alla spesa sostenuta dall'ente nel bilancio precedente per oneri connessi al servizio relativo allo sgombero neve.