Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il Codice della Navigazione, sono aggiunti i seguenti commi:
«Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.
Si considera cessata la concessione alla sua effettiva cessazione».