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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.022.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
15.022.
inammissibile

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al regime fiscale delle locazioni brevi)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche» sono sostituite dalle seguenti: «servizi accessori, stipulati da locatori persone fisiche»;
   b) al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'aliquota è ridotta al 15 per cento se il pagamento del canone o dei corrispettivi è effettuato con modalità tracciabili»;
   c) il comma 3-bis è abrogato;
   d) al comma 5, dopo le parole: «del 21» sono aggiunte le seguenti: «o del 15»;
   e) al comma 5-ter è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Nel caso in cui il contratto di locazione breve è stipulato tramite soggetti che gestiscono portali telematici, questi ultimi sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno previa intesa con il comune da stipulare, per i comuni che, alla data del 31 dicembre 2017, hanno deliberato l'istituzione dell'imposta, entro trenta giorni dalla medesima data, e, per i restanti comuni, entro sessanta giorni dalla data di adozione della delibera di istituzione dell'imposta stessa».