Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Modifiche al regime fiscale delle locazioni brevi)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche» sono sostituite dalle seguenti: «servizi accessori, stipulati da locatori persone fisiche»;
b) al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'aliquota è ridotta al 15 per cento se il pagamento del canone o dei corrispettivi è effettuato con modalità tracciabili»;
c) il comma 3-bis è abrogato;
d) al comma 5, dopo le parole: «del 21» sono aggiunte le seguenti: «o del 15»;
e) al comma 5-ter è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Nel caso in cui il contratto di locazione breve è stipulato tramite soggetti che gestiscono portali telematici, questi ultimi sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno previa intesa con il comune da stipulare, per i comuni che, alla data del 31 dicembre 2017, hanno deliberato l'istituzione dell'imposta, entro trenta giorni dalla medesima data, e, per i restanti comuni, entro sessanta giorni dalla data di adozione della delibera di istituzione dell'imposta stessa».