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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.018.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
15.018.
inammissibile

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero)

  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 7-bis e 7-ter sono abrogati;
   b) all'articolo 132, comma 1, gli ultimi due periodi sono soppressi;
   c) all'articolo 132, il comma 5 è sostituito dal seguente: «Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338»;
   d) all'articolo 196, comma 1, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: «Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione.».