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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.015.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
15.015.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Definizione agevolata delle entrate IMU terreni montani per gli anni 2014 e 2015)

  1. Con riferimento alle entrate dell'imposta municipale propria, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, dovute per gli anni 2014 e 2015 per effetto della modificazione del regime di imponibilità dei terreni montani e parzialmente montani disposta dal decreto ministeriale 28 novembre 2014 e dall'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione degli atti destinati a disciplinare le entrate proprie, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute, o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea.
  2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.
  3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, il comune determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2024, in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di due delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.