Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. L'ammontate dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui al comma 13 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.