Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di incrementare gli aiuti alle famiglie per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, all'articolo 15, comma 1, lettera i-septies del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 le parole «a 2.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 4.000 euro». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 255 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.