Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)
1. All'articolo 79, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 le parole: «delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1».