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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.2.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
13.2.
inammissibile

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi caratterizzati da un'elevata specificità tecnica per i quali non è possibile fare ricorso agli strumenti ivi citati, funzionalmente destinati all'attività di ricerca. Alle predette istituzioni non si applica, altresì, l'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.