stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.07.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
13.07.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 88 è sostituito dai seguenti:
  «88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare agli investimenti qualificati indicati al comma 89 nonché ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100, somme entro la quota massima del 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio relativo all'anno precedente.
   88-bis. La quota massima di cui al comma precedente è elevata al 13,5 per cento nel caso in cui risulti investita in strumenti di cui alla lettera b-ter) del comma 89 una percentuale non inferiore all'1 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio relativo all'anno precedente»;
   b) al comma 89 dopo la lettera b-ter) è aggiunta la seguente:
   « b-quater) strumenti finanziari, ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, emessi da PMI ammissibili, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2109;».

  2. È fatto salvo il riconoscimento del beneficio fiscale sui redditi finanziari derivanti dagli investimenti già effettuati ai sensi dell'articolo 1, commi 88 e seguenti, della legge n. 232 del 2016, come modificati dal presente articolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.