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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.04.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
13.04.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 40, è inserito il seguente;
   «40-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:
   a) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo principale è quello di fornire agli utenti dell'interfaccia; contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
   b) lo svolgimento da parte di una sede di negoziazione o di un internalizzatore sistematico, di cui rispettivamente ai commi 5-octies, lettera c), e 5-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, delle attività e dei servizi di investimento di cui alla Sezione A dell'Allegato I al medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998;
   c) lo svolgimento delle attività e dei servizi di investimento di cui alla Sezione A dell'Allegato I al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di servizi consistenti nell'ausilio alla concessione di prestiti da parte di un soggetto che fornisce servizi di crowdfunding autorizzato ad operare nello Stato o territorio di residenza (o sottoposto a vigilanza nello Stato o territorio di residenza);
   d) la cessione di dati da parte dei soggetti indicati alle precedenti lettere b) e c);
   e) la cessione di dati acquisiti in modo completamente automatico da parte del soggetto che ne dispone.
   f) i servizi delle imprese con una presenza tassabile o con una stabile organizzazione, e con costi di produzione domestici legati ai ricavi tassabili superiori al 50 per cento dei ricavi tassabili.».