Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 146, dopo il comma 40, è inserito il seguente:
«40-bis. Non si considerano servizi digitali di cui al comma 37:
a) la messa a disposizione di un'interfaccia: digitale il cui scopo principale è quello di fornire agli utenti dell'interfaccia: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
b) la cessione di dati da parte dei soggetti titolari dell'interfaccia di cui alla precedente lettera a);
c) la cessione di dati acquisiti in modo completamente automatico da parte dei soggetti titolari o che dispongano della piattaforma di cui alla lettera a) che precede.».