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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 13.011.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
13.011.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Istituzione del fondo per acquisto automobili elettrici per persone con disabilità)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze è istituito un fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro annui per l'attribuzione di un buono di importo pari al 18 per cento relativamente alla somma di acquisto di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) e f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del medesimo decreto, adattati ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie.
  2. Il buono di cui al comma 1 è corrisposto dall'INPS al richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'acquisizione di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) e f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del medesimo decreto, adattati ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il Reddito di Cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente articolo, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'Inps non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al comma 1.