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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.7.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
12.7.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i primi sei mesi a decorrere dall'introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui al comma 1, le sanzioni di cui al periodo precedente non si applicano se l'operazione è certificata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, con le relative modalità».

  Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: Repubblica di San Marino, sono aggiunte le seguenti: e modifica agli obblighi di trasmissione telematica dei corrispettivi.

ident. 12.1.12.6.