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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.11.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
12.11.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per il triennio 2019, 2020 e 2021, per le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e i titolari di partita IVA operanti nei comuni classificati come montani non si applicano gli obblighi di fatturazione elettronica.

  1-ter. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari complessivamente a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.