stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.09.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
12.09.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Eliminazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti con un volume d'affari inferiore ad euro 400.000)

  1. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2020, i soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000, che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata.».