Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
All'articolo 1 comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili».