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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
12.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  All'articolo 1 comma 913, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano agli anticipi della retribuzione corrisposti in favore del personale marittimo a bordo di navi impiegate in traffico internazionale secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e in ogni caso in misura non superiore a 500 euro mensili».