Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Obbligo di nomina di organi di controllo nelle società a responsabilità limitata)
1. All'articolo 2477, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, sostituire la lettera c) con la seguente:
« c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 8 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità».