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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.1.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
11.1.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità applicative previste dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, volte a favorire l'aggregazione tra le micro, piccole e medie imprese e di accrescerne individualmente e collettivamente la capacità innovativa e la competitività sul mercato.

  7-ter. È riconosciuto un credito di imposta nella misura del 50 per cento, sino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascuna impresa, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino all'esaurimento dell'importo massimo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, per gli investimenti realizzati all'interno di una aggregazione di imprese finalizzata ad accrescere la capacità innovativa delle stesse e realizzata con contratto di rete ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. La medesima agevolazione viene estesa a forme aggregative realizzate con forme similari e a condizione che venga redatto uno specifico programma di rete, preventivamente asseverato da organismi di espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, in cui si attesti la finalizzazione della stessa allo sviluppo della capacità innovativa e competitiva della forma aggregata.
  7-quater. Il credito d'imposta di cui al comma 7-ter non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese per investimento di cui al comma 7-ter del presente articolo.
  7-quinquies. Al credito d'imposta di cui al comma 7-ter non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  7-sexies. All'onere di cui al comma 7-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.