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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
11.03.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese)

  1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modi ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente:
   « c-ter) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali»;
   b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:
  «3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera e-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti».

  2. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.
  3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legislativo del 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, inserito dal comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.
  4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, inserito dal comma 1 del presente articolo, rispettano la loro condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.