Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. Al secondo comma dell'articolo 2556 del Codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di scrittura privata di affitto d'azienda, l'autenticazione della sottoscrizione e il deposito dell'atto possono essere effettuati da professionisti iscritti all'Albo circondariale degli avvocati e all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili».