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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.4.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
10.4.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Dall'anno 2020, la detrazione d'imposta per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica agli interventi realizzati su qualunque immobile a qualunque titolo posseduto, oggetto di intervento.

  1-ter. A copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, nei limiti di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.