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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.32.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/05/2019  [ apri ]
10.32.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 2, capoverso 1-octies, aggiungere, in fine le seguenti parole: oppure con il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in cinque quote annuali di pari importo;
   2) al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario;
   3) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede, quanto a 15,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, ai sensi dell'articolo 50 e, quanto a 10,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da partire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

ident. 10.18.