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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.24.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
10.24.

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Dopo l'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è inserito il seguente:

«Art. 16-quater.

(Detrazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli alimentati ad energia elettrica)

  1. Ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2020 relative all'acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 45.000 euro IVA inclusa.
  2. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta esclusivamente a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria M1 omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4.
  3. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e non è cumulabile con altri benefìci concessi dalla normativa vigente.
  4. Per gli interventi di cui al comma 1, il soggetto avente diritto alle, detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal concessionario e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

  3-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i commi da 1031 a 1047 sono abrogati.
  3-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui all'articolo 16-quater del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, introdotto dal comma 3-bis del presente articolo.