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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.17.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
10.17.

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: in cinque quote annuali, con le seguenti: in tre quote annuali.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede: quanto a 14,4 milioni di euro per l'anno 2019, 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, 5,6 milioni per l'anno 2021 e 1,9 milioni per l'anno 2030 ai sensi dell'articolo 50; quanto a 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.