stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.06.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 1807

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/05/2019  [ apri ]
10.06.
inammissibile

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Contributo delle fonti rinnovabili alla riduzione della povertà energetica)

  1. Gli enti proprietari di immobili residenziali pubblici possono autorizzare le utenze elettriche a stipulare un unico contratto di fornitura di energia elettrica con una impresa di distribuzione.
  2. L'Ente proprietario nomina un amministratore conferendogli il potere di sottoscrivere in nome e per conto delle suddette utenze di stipulare un contratto di fornitura e di amministrarne la gestione, secondo un regolamento adottato all'unanimità dai partecipanti.
  3. Ferma restando la normativa vigente, con particolare riguardo a quella relativa alla sicurezza, l'impianto di distribuzione dell'energia elettrica per le singole utenze è composto da:
   a) un contatore fornito di collegamento entra-esci connesso alla rete elettrica;
   b) uno o più impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, per una potenza nominale totale compatibile col regime di «scambio sul posto»;
   c) un contatore per la misura dell'energia fornita a ogni singolo condominio aderente al contratto;
   d) un contatore per la misura dell'energia consumata relativamente alle parti comuni.

  4. Le apparecchiature di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3 devono essere tutte connesse al contatore principale di cui alla lettera a).
  5. Il contratto stipulato con l'impresa fornitrice è in regime di «scambio sul posto».
  6. La società fornitrice applica per la vendita di energia una tariffa stabilita secondo le seguenti indicazioni:
   a) la quota fissa resta invariata;
   b) la potenza impegnata è pari ai due terzi dei totale della potenza massima richiesta dalle singole utenze;
   c) i limiti minimo e massimo delle fasce di consumo sono moltiplicati per il numero delle utenze aderenti al contratto.

  7. Ogni utenza è tenuta al pagamento verso l'impresa fornitrice della differenza tra l'energia assorbita dalla rete e il 60 per cento dell'energia erogata in rete. Sulla base di tale importo si provvede al calcolo di oneri, accise e imposte dovuti.
  8. Ai fini del calcolo della quota condominiale relativa ai consumi di energia elettrica, le singole utenze sono tenute al versamento di un importo proporzionale a quanto da essi consumato. La quota relativa alla potenza impegnata, di cui comma 6, lettera b), viene ripartita proporzionalmente alle potenze richieste dalle singole utenze.
  9. Il pagamento del consumo delle utenze relative alle parti comuni, nonché il pagamento del servizio di misurazione delle utenze interne al condominio, viene ripartito secondo quanto previsto dal regolamento stabilito all'unanimità dalle utenze partecipanti.
  10. Alla quota di energia elettrica auto-consumata non si applicano gli oneri, di rete.
  11. Sono esonerati dalla dichiarazione ai fini catastali gli impianti produttivi indipendentemente dalla potenza impegnata.